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Come sanare gli omessi versamenti delle imposte

omessi versamenti

La L. 28.12.2015, n. 208, all’art. 1, c. 133 (Legge di Stabilità 2016) prevede l’anticipazione, al 1.01.2016 (rispetto al 2017), del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D. Lgs. n. 158/2015.

La riforma è ispirata alla volontà di ridurre il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato; ad esempio, il nuovo regime pre- vede in generale una riduzione del carico sanzionatorio, come l’applicazione della sanzione del 15%, anziché del 30%, nel caso di tardivo versamento, contenuto in 90 giorni.

OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI

Sanzione

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte sca- denze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risul- tante dalla dichiarazione, detratto, in questi casi, l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, an- corché non effettuati, è soggetto a sanzione ammini- strativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore ecce- denza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridot- ta alla metà (15%).

Salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni, la sanzione (del 15%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1% al giorno, fino al 14%).

Tavola Ravvedimento per omessi versamenti

Riduzioni

Violazione

Termine del ravvedimento

Sanzioni ridotte

0,10% (15% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.

La sanzione varia dallo 0,10% per 1 giorno di ritardo al 1,40% per 14 gg. di ritardo.

Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento (sprint).

Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento (breve).

1,50% (15% x 1/10)

Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate

Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento (intermedio).

Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versa- mento ed entro il termine di presentazione della di- chiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione (lungo).

1,67% (15% x 1/9)

3,75% (30% x 1/8)

Entro il termine per la presentazione della dichiarazio- ne relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

4,29% (30% x 1/7)

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle En- trate.

Oltre il termine per la presentazione della dichiara- zione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

5% (30% x 1/6) Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle En- trate.

Dopo la constatazione della violazione mediante pro- cesso verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4).

6% (30% x 1/5)

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