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Le novità del canone Rai

canone rai

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione a € 100,00 dell’importo del canone annuo RAI per il 2016. È confermato che il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive.

La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in 10 rate mensili. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1.07.2016. L’importo del canone è indicato nella fattura con una distinta voce. La dichiarazione di non detenere apparecchi, che deve essere tassativamente resa con dichiarazione sostituti- va di atto di notorietà, ha validità per l’anno in cui è presentata ed espone a responsabilità penale in caso di mendacio. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio saranno definite con provvedimento del Di- rettore dell’Agenzia delle Entrate. Il canone è dovuto una sola volta, per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Importo

Per l’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di € 100,00 (anziché € 113,50).

Il canone RAI deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più appa- recchi atti o adattabili alla ricezione delle emissioni radiotelevisive indipenden- temente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

CANONE RAI

Soggetti obbligati

Obbligo

PRESUNZIONE DI DETENZIONE DI APPARECCHIO RICEVENTE

Utenza per energia elettrica

La detenzione di un apparecchio si presume, altresì, nel caso in cui esista un’utenza per la for- nitura di energia elettrica nel luogo in cui un sog- getto ha la sua residenza anagrafica.

La presunzione non è applicabile alle utenze non domestiche.

Allo scopo di superare le presunzioni, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che com- porta effetti, anche penali.

Tale dichiarazione:

- è presentata all’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino -

Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;

- ha validità per l’anno in cui è stata presentata.

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

RATEAZIONE

Titolari di utenza elettrica

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettri- ca, il pagamento del cano- ne avviene in 10 rate men- sili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettri- ca aventi scadenza del pa- gamento successiva alla scadenza delle rate.

Le autorizzazioni all’addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finan- ziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle rela- tive fatture, si intendono in ogni caso este- se al pagamento del canone di abbona- mento televisivo.

La disposizione si applica anche alle sud- dette autorizzazioni all’addebito già rilascia- te alla data del 1.01.2016, fatta salva la fa- coltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente.

Le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura ac- quisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, si intendono scadute il 1° giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.

In sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1.07.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

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