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Pagamenti in contanti, nuovi limiti dal 2016

È vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, nonché di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 3.000,00 (anziché € 1.000,00).

Per il servizio di rimessa di denaro la soglia è di € 1.000,00 (money transfer).

È abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, indipendentemente dall’importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

È abrogata la disposizione che richiedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedessero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. 

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