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Diminuisce il bonus per le nuove assunzioni dal 2016

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni concontratto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1.01.2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2016, è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

- l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenzialia carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;

- nel limite massimo di un importo di esonero pari a €3.250,00 su base annua.

  • L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni.
  • L’esonero è escluso in relazione alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in oggetto, ovvero quello di cui all’art. 1, c.118 L. n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
  • L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
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