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Pignoramento contro l’impresa: i beni che l’ufficiale giudiziario può prelevare

Impignorabilità dell’unica casa di residenza dell’imprenditore e limite di un quinto sul pignoramento dei beni mobili indispensabili all’esercizio della professione o della attività di azienda.

Con le modifiche apportate dalle Commissioni della Camera al decreto “del Fare” [1], varato Governo Letta, cambiano le regole in materia di espropriazione forzata nei confronti di aziende e imprenditori.

Le novità, a seguito dell’approvazione degli emendamenti, riguardano sia la materia dei pignoramenti mobiliari che di quelli immobiliari.

Quanto ai pignoramenti mobiliari.
I beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o della professione (per esempio un computer, un veicolo, un macchinario) potranno essere pignorati solo nella misura massima di un quinto del loro valore e ad una sola condizione: che gli altri beni siano insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore. Il che, tradotto in termini pratici, significa che l’ufficiale giudiziario dovrà, per prima cosa, valutare se nell’azienda o nello studio professionale sussistano beni diversi da quelli necessari all’esercizio dell’attività e privilegiare il pignoramento di questi ultimi. In caso contrario, dovrà procedere a pignorare i beni strumentali, ma comunque non oltre il valore di un quinto (per esempio, se esistono cinque auto aziendali, se ne potrà pignorare solo una).

Eseguito il pignoramento, i beni dovranno essere messi all’asta. Qui sta l’ulteriore novità introdotta dal Decreto del Fare. Infatti il primo incanto non potrà essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento e il debitore resta comunque custode dei beni pignorati (in altre parole, tali beni non vengono asportati).

Quanto ai pignoramenti immobiliari
Innanzitutto non si può più pignorare l’abitazione principale dell’imprenditore/debitore purché
– egli vi risieda;
– si tratti dell’unico immobile posseduto;
– non si tratti di casa di lusso.

Fuori da questi casi, il pignoramento potrà avvenire solo per debiti uguali o superiori a 120 mila euro.
Inoltre, l’esecuzione immobiliare deve essere sempre preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. Solo dopo il decorso di tale termine si potrà avviare la procedura di esecuzione forzata.

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