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È operativo il regolamento sull'autoimprenditorialità giovanile e femminile nei settori dell'erogazione di servizi e della produzione di beni, così come previsto dal D.M. del ministero dello Sviluppo economico dell'8 luglio 2015 e pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 5 settembre.

Attenzione: per giovani e donne che vogliono fare impresa, è prevista dunque la concessione di un finanziamento, a un tasso di interesse pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Il sostegno si rivolge a tutto il territorio nazionale ed è finalizzato alla creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, bisognose di un supporto allo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Potranno beneficiare dei mutui le imprese costituite in forma societaria, incluse le società cooperative, la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da soggetti tra i 18 e i 35 anni o da donne, e costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Dal 2016 entrerà in vigore la nuova normativa che recepisce la direttiva 34 che detta le regole per la rilevazione in bilancio di costi e ricavi inattesi. La direttiva abolisce i componenti straordinari dallo schema di conto economico; in tal modo, gli effetti derivanti dal primo recepimento impatteranno sul risultato operativo dell’esercizio. Le imprese dovranno valutare per tempo l’impatto sulla loro posizione patrimoniale, economica e finanziaria per non essere impreparate agli effetti conseguenti.

Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 - sulla trasmissione telematica elle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici - ha dato un'ulteriore spinta alla diffusione della fatturazione elettronica anche per le operazioni tra privati. In particolare, l'articolo 1 specifica che dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate renderà disponibile gratuitamente per i contribuenti un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Analogamente, il Ministero dell'economia e delle finanze a partire dal 1° gennaio 2017 metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva il sistema di interscambio (Sdi), al momento utilizzato per le fatture che riguardano la pubblica amministrazione. Sempre, dal 1° gennaio 2017 i soggetti che non sono obbligati a emettere fattura possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, ed eventuali variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio.

L'opzione, con effetto dall'inizio dell'anno solare in cui viene esercitata, dura fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si rinnoverà automaticamente ogni cinque anni. Per coloro che si avvalgono della suddetta opzione vengono meno una serie di obblighi di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate. La possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri che riguardano sia le cessioni di beni sia le prestazioni di servizi vale anche per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, mentre diventa obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Pene più severe per l'omessa presentazione della dichiarazione, l'occultamento/distruzione di scritture contabili e l'indebita compensazione di crediti inesistenti. Diventa più difficile commettere la dichiarazione infedele e i reati di omesso versamento in quanto vengono alzate le soglie di punibilità. Introdotto il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel decreto di riforma dei reati tributari.

Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione che in futuro scatterà per un'imposta evasa superiore a 50.000 euro e non più 30.000 sarà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, mentre sinora la pena edittale era da un anno a tre anni.
Anche al reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili sono aumentate le pene. In precedenza questo delitto era sanzionato con la reclusione da sei mesi a cinque anni, in futuro invece la pena minima sarà di un anno e sei mesi e la massima di sei anni.
Un altro inasprimento di pena riguarda le indebite compensazioni meditante l'utilizzo di crediti inesistenti. Viene differenziato l'attuale delitto (articolo 10 quater) - che prevede la medesima sanzione per l'utilizzo di crediti indebiti a prescindere dal fatto che siano inesistenti o non spettanti - in base alla tipologia di illecito.
Per i crediti non spettanti resta tutto inalterato, invece per i crediti inesistenti compensati, la sanzione viene aumentata: reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia dei 50.000 euro che fa scattare l'illecito penale.

Stanno per arrivare due nuovi crediti d’imposta: uno per chi investe in commercio elettronico per vendere prodotti agroalimentari ‘made in Italy’ ed un altro per il potenziamento delle reti di impresa.

La versione finale del decreto legge ambiente-agricoltura prevede due interessanti bonus. L’agevolazione consiste, nel primo caso, in un credito di imposta del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche per potenziare il commercio elettronico.

Cosa si intende per infrastrutture? Sia i mezzi meccanici (computer) sia i programmi informatici e la realizzazione di siti internet. Le spese devono essere sostenute dalle aziende nel triennio 2014/2016 per nuovi investimenti, ma fino a un massimo di 50 mila euro ad attività . Il credito d’imposta per le reti d’impresa, invece, servirà a sostenere sia i network nascenti che quelli esistenti.

A chi è riconosciuto l’incentivo? Alle aziende agricole ed alle piccole medie imprese dell’agroalimentare che attivano investimenti e pratiche per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, inclusa la cooperazione di filiera. Le spese saranno coperte per il 40% dal bonus fiscale, fino a un tetto massimo di 400 mila euro complessivi per rete d’impresa, sul triennio 2014/2016.

Il decreto #campolibero fissa a 22,5 mln di euro la copertura finanziaria per questo bonus, così ripartita: 4,5 mln di euro per le iniziative avviate nel 2014, 9 mln di euro per quelle varate nel 2015 ed altri 9 mln per il 2016. Per l’operatività dei due bonus, servono però un decreto applicativo del Ministro per le Politiche agricole e l’ok dell’Ue.

di R.G. – targatocn.it

Approda in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 2015) il Decreto del 12 febbraio 2015, con il quale il Ministero dei Beni e della Attività culturali ha definito le modalità applicative del credito d’imposta introdotto dall’art. 9 del D.L. n. 83/2014 a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché – per una quota non superiore al 10% delle risorse complessivamente stanziate – delle agenzie di viaggi e deitour operator che applicano lo studio di settore approvato con D.M. 28 dicembre 2012.

Il beneficio, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del 30% dei costisostenuti perinvestimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2 del citato art. 9 (impianti wi-fi, ottimizzazione si siti web, potenziamento e-commerce), fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Lerisorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Riguardo alla procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta, l’art. 5 del Decretodispone che,dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Mibac la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta per via telematica, secondo modalità definite dal Ministero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in esame. Per il 2014 le domande vanno presentate entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero comunica all’impresa il riconoscimentodell’agevolazione, con l’indicazione dell’importo effettivamente spettante, oppure ildiniego. Il credito così riconosciutonon concorre alla formazione dell’imponibile IRES, né del valore della produzione netta ai fini IRAP, e va utilizzato esclusivamente in compensazione.

Articolo tratto da FiscoPiu.it

Il divorzio breve è legge. La Camera ha approvato in via definitiva (con 398 sì, 28 no e 6 astenuti) la riforma delle norme sul divorzio italiano, a 41 anni dal referendum del 1974.

A favore hanno votato Pd, Sel, M5s, Scelta civica, Psi e Alternativa libera. Forza italia e Area popolare hanno dichiarato il loro sì lasciando, però, anche libertà di coscienza, viste le "diverse sensibilità" presenti nei gruppi. La Lega Nord ha lasciato libertà di coscienza.

Un traguardo che arriva dopo oltre 10 anni di discussioni in Parlamento. Il tempo di attesa tra separazione e divorzio scende a un anno (invece di tre) se l'addio è giudiziale, ma se il divorzio tra i coniugi è consensuale il tempo scende a 6 mesi. E non cambia nulla se nella coppia ci sono figli minori.

Cambiano anche le norme sul fronte patrimoniale: la comunione dei beni potrà essere sciolta nello stesso momento in cui si sottoscrive la separazione. La riforma potrà incidere sulle cause di separazione in corso, “regalando” tempi più brevi a chi aspetta il divorzio.

Durante una fase della lunga discussione sulla legge, sembrava possibile anche che il divorzio non diventasse breve bensì lampo, ovvero con l’abolizione dei due gradi (separazione e divorzio). Al Senato, infatti, la relatrice Rosanna Filippin aveva tentato di inserire nel disegno di legge la norma, provocando però una spaccatura nella maggioranza che sosteneva la legge sul divorzio breve. Norma stralciata poi, e rinviata a tempi migliori.

Cosa cambia. Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:

- anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
- anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
- stabilire una disciplina transitoria.

Grazie all’accordo siglato tra Confindustria Sicilia, Università di Palermo e l’incubatore d’impresa Consorzio Arca, si aprono nuove opportunità per l’avvio di start-up sul territorio.

L’intesa si basa sull’avvio di un progetto pilota che coinvolge le imprese innovative, università e ricerca. Gli obiettivi sono molteplici, primo tra tutti favorire le idee e le iniziative dei giovani in campo imprenditoriale e creare un distretto dell’innovazione e delle eccellenze locali.

Ricerca e innovazione
L’impegno dell’Università è cercare di favorire il dialogo tra il mondo della ricerca e il tessuto imprenditoriale locale proiettato verso l’innovazione, focalizzando l’attenzione soprattutto sui settori di punta per la Sicilia che il Rettore di Palermo, Roberto Lagalla, sintetizza:

«dal turismo ai beni culturali, dall’agroalimentare alle energie alternative.»

Come ha sottolineato il presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante:

«Confindustria Sicilia crede molto nella collaborazione costruttiva con il mondo universitario, nella consapevolezza che solo innovando si può essere competitivi. All’interno del nostro sistema sono tante le imprese che non si sono arrese alla crisi e che hanno reagito migliorando ulteriormente i propri standard produttivi. Ed è a loro che dobbiamo rivolgerci per dar vita a una sorta di distretto dell’innovazione e dell’eccellenza che faccia lavorare insieme chi già vive di impresa e chi ha deciso di scommettere sulla propria creatività e costruirsi il futuro sganciandosi da perverse logiche pubbliche, troppo spesso assistenziali e improduttive. Ricordiamoci sempre che solo attraverso la ricerca, la creazione di prodotti unici e la protezione delle proprie eccellenze, la Sicilia potrà tornare a parlare di sviluppo.»

L’assunzione scatta a cinque anni dalla scadenza del contratto a termine. La Cassazione ritiene che l’inerzia del lavoratore non conta e la liquidazione tacitamente incassata non implica la risoluzione per mutuo consenso.

Il lavoratore accetta "senza riserve" il Tfr allo scadere del contratto a tempo determinato e per i seguenti cinque anni non avanza alcuna rivendicazione? Per la Cassazione questo non denota necessariamente la volontà di sciogliere consensualmente il rapporto.

In caso di termine illegittimamente apposto dunque...
... può scattare l’assunzione a tempo indeterminato anche dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto. È quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2048/15.

Nel caso specifico i giudici accolgono il ricorso di un lavoratore contro la decisione di merito. La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza dei primi giudici, rilevava che tra datore e prestatore d’opera c’era stata una risoluzione consensuale del rapporto, considerato che il ricorrente non aveva avanzato per cinque anni, dalla cessazione del rapporto, alcuna rivendicazione. Si riteneva dunque che l’atteggiamento lasciasse intendere una dichiarazione risolutoria. La Cassazione, invece, ritiene che il ricorso del dipendente sia fondato in quanto non basta l'inerzia del lavoratore e nemmeno l'accettazione del tfr per configurare una risoluzione consensuale ma «è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo».
La Corte suprema, pertanto, rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione.

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