Le imprese italiane lo chiedevano a gran voce da anni: usare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per chiudere i conti con il fisco. Da domani e’ possibile effettuare la compensazione tra le somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e gli importi dovuti per versare al fisco quanto dovuto con l’ accertamento con adesione, l’ acquiescenza o la conciliazione giudiziale, cioè con tutti gli strumenti che alleggeriscono il contenzioso tributario. L’ Agenzia delle Entrate ha infatti reso noto il codice tributo che consente la compensazione, che diventa cosi’ operativa.
Il codice tributo consentirà di utilizzare in un modo nuovo i crediti «certificati» vantanti dai contribuenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. L’ operazione, per la quale sarà necessario utilizzare un apposito modello F24, permetterà al contribuente di «pagare» i debiti derivati da « istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso», un giro di parole per indicare le modalità che il contribuente ha di accelerare pagamenti con il fisco: dall’ accertamento con adesione, all’ adesione al processo verbale di constatazione, dall’ adesione agli inviti dell’ Ufficio, all’ acquiescenza, fino alla definizione agevolata delle sanzioni, alla conciliazione giudiziale e alle mediazioni.
Impignorabilità dell’unica casa di residenza dell’imprenditore e limite di un quinto sul pignoramento dei beni mobili indispensabili all’esercizio della professione o della attività di azienda.
Con le modifiche apportate dalle Commissioni della Camera al decreto “del Fare” [1], varato Governo Letta, cambiano le regole in materia di espropriazione forzata nei confronti di aziende e imprenditori.
Le novità, a seguito dell’approvazione degli emendamenti, riguardano sia la materia dei pignoramenti mobiliari che di quelli immobiliari.
Quanto ai pignoramenti mobiliari.
I beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o della professione (per esempio un computer, un veicolo, un macchinario) potranno essere pignorati solo nella misura massima di un quinto del loro valore e ad una sola condizione: che gli altri beni siano insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore. Il che, tradotto in termini pratici, significa che l’ufficiale giudiziario dovrà, per prima cosa, valutare se nell’azienda o nello studio professionale sussistano beni diversi da quelli necessari all’esercizio dell’attività e privilegiare il pignoramento di questi ultimi. In caso contrario, dovrà procedere a pignorare i beni strumentali, ma comunque non oltre il valore di un quinto (per esempio, se esistono cinque auto aziendali, se ne potrà pignorare solo una).
Eseguito il pignoramento, i beni dovranno essere messi all’asta. Qui sta l’ulteriore novità introdotta dal Decreto del Fare. Infatti il primo incanto non potrà essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento e il debitore resta comunque custode dei beni pignorati (in altre parole, tali beni non vengono asportati).
Quanto ai pignoramenti immobiliari
Innanzitutto non si può più pignorare l’abitazione principale dell’imprenditore/debitore purché
– egli vi risieda;
– si tratti dell’unico immobile posseduto;
– non si tratti di casa di lusso.
Fuori da questi casi, il pignoramento potrà avvenire solo per debiti uguali o superiori a 120 mila euro.
Inoltre, l’esecuzione immobiliare deve essere sempre preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. Solo dopo il decorso di tale termine si potrà avviare la procedura di esecuzione forzata.
Nel corso del primo trimestre del 2014 è cresciuta sensibilmente la richiesta occupazionale in Sicilia (si parla di un totale di 6980 unità).
Le imprese locali cercano nuove figure da inserire tanto da far salire del 15,18% la percentuale relativa alla domanda di lavoro rispetto al 2013, stando almeno a quanto rivelato dallo studio realizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche in collaborazione con Media & Service, partner del progetto Upload.
Figure richieste
Il report offre spunti interessanti per quanto riguarda le figure professionali più richieste dalle imprese isolane: si parte con gli operai specializzati nel ramo edilizia e nella manutenzione degli edifici, passando poi per i commessi e altre figure nel settore delle attività commerciali.
A seguire, cuochi e camerieri, conduttori di mezzi di trasporto e di macchinari mobili, operai metalmeccanici ed elettromeccanici.
La mappa regionale
Le Province di Catania e Messina sembrano offrire le minori opportunità lavorative, mentre la Provincia di Palermo ha incrementato il volume di assunzioni dal 18% al 25%. Bene anche le Province di Agrigento e Trapani.
Dal ministero dello sviluppo economico la riforma degli sportelli unici per le attività produttive
Stessa modulistica in tutti i Suap
Semplificato l'avvio attività, tutor per imprese e servizi.
Modulistica Suap unica e semplificata a livello nazionale per l'avvio di attività produttive e delle specifiche tecniche per l'interoperabilità dei sistemi. Adeguamento, dove necessario, della modulistica unificata alle specificità regionali e alle tipologie di attività di impresa. Predisposizione di linee guida condivise, allegate alla modulistica, che agevolino le imprese nella presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni al Suap.
Con la Legge di Stabilità 2016 tornano, ma con alcune importanti novità, le agevolazioni sui premi di produttività erogate dai datori di lavoro ai lavoratori.
L’articolo 12 del disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016”, presentato dal Governo al Senato (DDL S. 2111), ripropone le agevolazioni fiscali sulle somme erogate dai datori di lavoro ai lavoratori a titolo di premi di risultato, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività̀, redditività̀, qualità̀, efficienza ed innovazione.
La Legge di Stabilità 2016, oltre a riproporre tali agevolazioni, prevede alcune importanti novità.
Innanzitutto, la detassazione questa volta sarà totale laddove il dipendente scelga di chiedere al datore di lavoro che la corresponsione di quanto spettante avvenga mediante l'erogazione di somme che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi del comma 2 dell’art. 51 D.P.R. n.917/1986 (es. contributi di assistenza sanitaria) ovvero mediante cessione di prodotti dell’azienda al valore normale (art. 51, c.3 TUIR).
Inoltre, la nuova normativa prevede che l’imposta sostitutiva si applichi anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Altra novità riguarda l’incremento della soglia di reddito che consente al lavoratore di fruire dell’incentivo. Rispetto al passato, infatti, sale da 40.000 euro a 50.000 il limite di reddito da lavoro dipendente che il lavoratore deve aver conseguito nel periodo di imposta precedente (2015).
Al fine di rendere attuative ed applicabili le nuove disposizioni, è previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, venga adottato un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in cui verranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività̀, redditività̀, qualità̀, efficienza ed innovazione.
Ai fini di poter fruire delle agevolazioni è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.
I contratti collettivi di secondo livello che consentono la fruizione dell’agevolazione possono prevedere strumenti e modalità̀ di partecipazione all'organizzazione del lavoro. In tal caso per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro è previsto che le somme agevolate siano elevate a 2.500 euro rispetto a 2.000 euro previste negli altri casi.
Si precisa, infine, come il regime di tassazione agevolato costituisca la regola e che pertanto di datore di lavoro lo applicherà automaticamente salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Nonostante le 3.000 richieste di accesso al microcredito per una richiesta di 80 milioni di finanziamenti, sono ancora disponibili molti fondi della riserva speciale dedicata alle piccolissime imprese e ai professionisti.
Si segnala che non sono molti gli istituti di credito di grandi dimensioni interessati a finanziare le operazioni di microcredito e concedere i servizi aggiuntivi e, quindi, potrebbe avere poco successo l’operazione.
La bozza della Legge di Stabilità 2016 ha in previsione importanti modifiche al regime forfetario, che dal 2016 diventerà l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso dei requisiti previsti, modifiche che hanno dato risposta alle numerose critiche e richieste, poiché, a causa delle stringenti condizioni, l’accesso a tale regime era consentito a ben pochi contribuenti.
La Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014, aveva infatti introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal 1 gennaio 2015, che andava a sostituire i precedenti regimi agevolati (regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della Legge 388/2000, regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011) con la “clausola di salvaguardia” per i contribuenti “minimi”, ovverosia quei soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 che potevano continuare ad avvalersene per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Successivamente l’art 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) convertito dalla Legge n. 11/2015 aveva introdotto, tra le altre, un’importantissima disposizione che derogava a quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della Legge di Stabilità 2015: l’abrogato regime dei minimi è stato infatti prorogato fino al 31/12/2015. Pertanto alla luce di tali disposizioni normative, fino alla fine di quest’anno, chi intende iniziare una nuova attività può ancora decidere se applicare:
- il regime dei minimi;
- il regime forfetario.
In tale contesto normativo la bozza di Legge di Stabilità per l’anno 2016 contiene alcune modifiche tali da rendere il regime forfetario fruibile ad una platea più ampia di contribuenti, modifiche introdotte come detto anche in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo da alcune categorie di contribuenti (quali ad esempio i professionisti), particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per l’accesso al nuovo regime fiscale agevolato.
In particolare:
- viene prevista l’abrogazione della lettera d) del comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 che prevedeva, tra i requisiti per accedere al regime, la prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir; la verifica della suddetta prevalenza non era comunque rilevante se il rapporto di lavoro fosse cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccedeva l'importo di 20.000 euro;
- a fronte dell’abrogazione di cui al punto precedente viene previsto l’inserimento, al comma 57 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che disciplina le cause ostative di accesso al regime forfetario, della lettera d-bis) che preclude l’accesso al regime ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui rispettivamente agli art. 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia diventa però irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato;
- si prevede poi l’introduzione di una modifica all’agevolazione prevista per le start up, ovvero i soggetti che iniziano una nuova attività: viene sostituita la previsione contenuta nel comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, ovverosia la possibilità per i primi tre anni di attività di applicare l’imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo, con la possibilità nell’anno di avvio della nuova attività e nei quattro anni successivi di godere di un’aliquota ridotta al 5%. Di fatto l’abrogato regime dei minimi viene fatto confluire all’interno del nuovo regime forfetario, diventando così il regime applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività;
- ulteriori novità sono previste anche per quanto riguarda le agevolazioni contributive: viene sostituito il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che prevedeva per i soggetti esercenti attività d’impresa ed iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps la possibilità di non applicare il minimale contributivo ai fini del versamento dei contributi, i quali potevano essere versati unicamente sul reddito dichiarato: in luogo dell’esonero dal minimale viene invece prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti;
- infine, la proposta sicuramente di maggior rilievo sta nella modifica e conseguente sostituzione dell’allegato 4 annesso alla Legge n. 190/2014, ovvero l’innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario. Possono infatti aver accesso al regime forfetario i contribuenti, persone fisiche, esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione che percepiscono ricavi o compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a specifici limiti diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata: nella bozza della Legge di Stabilità 2016 viene previsto l’aumento di 10.000 euro per tutte le attività tranne che per le categorie professionali per le quali l’aumento sarà di 15.000 euro. Quindi, ad esempio, proprio in riferimento alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, aventi ad oggetto servizi finanziari ed assicurativi, per le quali la soglia inizialmente prevista per l’accesso era pari ad euro 15.000, dal 2016, se la previsione sarà confermata, sarà possibile accedere/permanere nel regime forfetario per coloro che, nel rispetto degli altri requisiti, hanno conseguito o prevedono di conseguire un volume di ricavi o compensi pari a 30.000 euro.
C’è da augurarsi che il travagliato excursus normativo che ha interessato il regime dei minimi, delle nuove iniziative imprenditoriali e del nuovo regime forfettario trovi finalmente pace nella prossima Legge di Stabilità, alla luce delle mille incertezze (e ripensamenti) che si sono susseguite.
Come noto la legge n. 190/2014 ha comportato la soppressione del regime dei minimi con l’esaurimento degli effetti per i contribuenti che hanno iniziato l’attività entro il 31 dicembre 2014 o negli anni precedenti, ha abrogato il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, legge n. 388/2000 con effetto immediato dal 1° gennaio 2015 e ha previsto un nuovo regime forfetario con decorrenza dall’inizio dell’anno 2015.
Quest’ultimo ha presentato numerose differenze rispetto al regime dei minimi, indubbiamente più svantaggiose. In primis l’imposta sostitutiva, che dal 5% è stata elevata al 15%, e le limitazioni in merito a ricavi e compensi molto più stringenti; questi, infatti, non sono a forfait indistintamente per ciascuna attività ma, piuttosto, vengono quantificati in misura differenziata avendo riguardo al codice Ateco che la contraddistingue. In linea generale sono quasi sempre inferiori rispetto alla soglia unica di 30.000 euro relativa al regime dei minimi. Così, ad esempio, in base alla nuova disciplina, gli esercenti arti e professioni possono applicare il regime forfetario se l’ammontare dei compensi non avrà superato l’importo di 15.000 euro.
Tale restrizioni e le inevitabili critiche piovute addosso al nuovo regime forfettario, hanno indotto il Governo ad effettuare un primo intervento in sede di conversione in legge del D.L. n. 192/2014 “Milleproroghe 2015”. Infatti per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015 è stata prevista la possibilità di avvalersi ancora del “vecchio” regime dei minimi, con effetti limitativi rispetto ai “minimi” degli anni precedenti. Così i contribuenti che hanno iniziato l’attività entro il 31 dicembre 2014 potranno continuare a fruire del “vecchio” regime fino all’esaurimento del quinquennio (periodo di durata massima) o, in alternativa, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età mentre gli effetti per coloro che hanno intrapreso un’attività nel corso del 2015 si esauriranno entro il 31 dicembre 2015. Ad esempio un giovane di 20 anni che ha iniziato un’attività autonoma nel dicembre 2014 potrà continuare a fruire del predetto regime fino al 31 dicembre del 2029, cioè fin quanto avrà raggiunto 35 anni, mentre lo stesso giovane che ha aperto un’attività a gennaio 2015 potrà avvalersi del regime speciale sino al 31 dicembre 2015.
In base alle indicazioni emerse in occasione del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 ottobre (nell’ambito del quale è stato presentato il Ddl di Stabilità), la Legge di Stabilità per il 2016 interverrà sulla fattispecie aumentando il limite generale dei ricavi e dei compensi per fruire del regime forfetario. Inoltre, l’intervento ridurrà anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, stabilita nella misura “ordinaria” del 15%, ma solo per i primi anni di attività.
Rimane incerto il trattamento destinato a tutti quei contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 optando per il regime dei minimi; al fine di porre rimedio alle “storture” che il decreto Milleproroghe ha inevitabilmente portato con sé, come nell’esempio sopra evidenziato, è allo studio l’ipotesi di prolungare la durata del “vecchio” regime ben oltre la fine dell’anno 2015.
Tali interventi sono davvero inevitabili, visto il disordine venutosi a creare a seguito delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo e che stanno disorientando non poco gli operatori e i loro consulenti nella pianificazione fiscale che verrà.
Fonte Euroconferencenews
In base al disegno di legge di stabilità all’esame del Parlamento la disposizione relativa ai super- ammortamenti si applica agli investimenti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015.
Se approvata, la norma avrebbe un’efficacia retroattiva, ma come ricordato di recente dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 32/2015, § 1), il principio di irretroattività sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente non opera laddove la disposizione, pur avendo natura sostanziale, è a favore del contribuente.
Tanto premesso, non è detto che la norma produca un qualche effetto sull’accelerazione degli investimenti in questo ultimo scorcio d’anno, in primis perché, come è logico che sia, c’è una certa cautela in quanto l’iter parlamentare potrebbe cambiare il provvedimento e poi perché, agendo la norma sugli ammortamenti, devono essere rispettati i criteri previsti dall’art. 102 commi 1 e 2 del TUIR.
In base alla richiamata disposizione, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili:
- a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
- in misura ridotta alla metà per il primo esercizio.
A differenza di altre agevolazioni (ad esempio, la Tremonti), rilevano i criteri generali della consegna o spedizione, ai fini della corretta collocazione degli investimenti nell’intervallo temporale considerato dalla norma, ma, ai fini della fruizione effettiva del beneficio (il super-ammortamento), conta anche l’entrata in funzione del bene.
Occorre pertanto che entro fine 2015 vi sia l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo.
La circ. della Guardia di Finanza n. 1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell’utilizzo del bene”:
- il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
- l’impiego di manodopera;
- l’inserimento del bene nella catena di produzione;
- le risultanze della contabilità industriale.
Quindi la consegna a partire dal 15 ottobre 2015 è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio già dal 2015.
A questo si deve aggiungere, come sopra ricordato, che le aliquote di ammortamento massime individuate ai sensi del DM 31 dicembre 1988 devono essere ridotte della metà nel “primo esercizio” di entrata in funzione del bene.
La misura dell’agevolazione in sé ovviamente non cambia, il costo deducibile nel 2015; questo aspetto merita quindi di essere preso in considerazione, se si valuta di anticipare alcuni investimenti programmati per il 2016.
Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, da questo punto di vista, il quadro è più favorevole.
Come è stato autorevolmente rilevato (circolare CNDCEC 12 maggio 2008 n. 1/IR, § 3), non sono applicabili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni riguardanti l’inizio dell’ammortamento nell’esercizio di “entrata in funzione” dei beni, nonché la riduzione alla metà della quota massima deducibile in tale esercizio.
Per quanto riguarda l’inizio dell’ammortamento, secondo alcuni rileverebbe la data dell’acquisto, mentre ad avviso della circolare del CNDCEC prima richiamata, la mancanza di un riferimento nell’art. 54 del TUIR all’“entrata in funzione” non escluderebbe l’esigenza di un’effettiva utilizzazione del bene, al fine di procedere alla deduzione delle relative quote di ammortamento.
Con riferimento invece all’ammontare degli ammortamenti, questi competono per intero anche se il bene viene utilizzato pochi giorni prima della fine dell’anno.
In questa prospettiva, anticipare il cambio di un server o di una fotocopiatrice programmato per il 2016 potrebbe avere un senso. Sempre che il Parlamento confermi la norma.
Via Tevere, 144, 93012- Gela
(+39) 0933.030908
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