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Legge di Stabilità 2016: nuove detassazioni sui premi di produttività

Con la Legge di Stabilità 2016 tornano, ma con alcune importanti novità, le agevolazioni sui premi di produttività erogate dai datori di lavoro ai lavoratori.

L’articolo 12 del disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016”, presentato dal Governo al Senato (DDL S. 2111), ripropone le agevolazioni fiscali sulle somme erogate dai datori di lavoro ai lavoratori a titolo di premi di risultato, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività̀, redditività̀, qualità̀, efficienza ed innovazione.

La Legge di Stabilità 2016, oltre a riproporre tali agevolazioni, prevede alcune importanti novità.

Innanzitutto, la detassazione questa volta sarà totale laddove il dipendente scelga di chiedere al datore di lavoro che la corresponsione di quanto spettante avvenga mediante l'erogazione di somme che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi del comma 2 dell’art. 51 D.P.R. n.917/1986 (es. contributi di assistenza sanitaria) ovvero mediante cessione di prodotti dell’azienda al valore normale (art. 51, c.3 TUIR).

Inoltre, la nuova normativa prevede che l’imposta sostitutiva si applichi anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Altra novità riguarda l’incremento della soglia di reddito che consente al lavoratore di fruire dell’incentivo. Rispetto al passato, infatti, sale da 40.000 euro a 50.000 il limite di reddito da lavoro dipendente che il lavoratore deve aver conseguito nel periodo di imposta precedente (2015).

Al fine di rendere attuative ed applicabili le nuove disposizioni, è previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, venga adottato un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in cui verranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività̀, redditività̀, qualità̀, efficienza ed innovazione.

Ai fini di poter fruire delle agevolazioni è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.

I contratti collettivi di secondo livello che consentono la fruizione dell’agevolazione possono prevedere strumenti e modalità̀ di partecipazione all'organizzazione del lavoro. In tal caso per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro è previsto che le somme agevolate siano elevate a 2.500 euro rispetto a 2.000 euro previste negli altri casi.

Si precisa, infine, come il regime di tassazione agevolato costituisca la regola e che pertanto di datore di lavoro lo applicherà automaticamente salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

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