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Per professionisti super-ammortamenti dal 2015

In base al disegno di legge di stabilità all’esame del Parlamento la disposizione relativa ai super- ammortamenti si applica agli investimenti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015.

Se approvata, la norma avrebbe un’efficacia retroattiva, ma come ricordato di recente dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 32/2015, § 1), il principio di irretroattività sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente non opera laddove la disposizione, pur avendo natura sostanziale, è a favore del contribuente.

Tanto premesso, non è detto che la norma produca un qualche effetto sull’accelerazione degli investimenti in questo ultimo scorcio d’anno, in primis perché, come è logico che sia, c’è una certa cautela in quanto l’iter parlamentare potrebbe cambiare il provvedimento e poi perché, agendo la norma sugli ammortamenti, devono essere rispettati i criteri previsti dall’art. 102 commi 1 e 2 del TUIR.

In base alla richiamata disposizione, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili:

- a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
- in misura ridotta alla metà per il primo esercizio.

A differenza di altre agevolazioni (ad esempio, la Tremonti), rilevano i criteri generali della consegna o spedizione, ai fini della corretta collocazione degli investimenti nell’intervallo temporale considerato dalla norma, ma, ai fini della fruizione effettiva del beneficio (il super-ammortamento), conta anche l’entrata in funzione del bene.

Occorre pertanto che entro fine 2015 vi sia l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo.
La circ. della Guardia di Finanza n. 1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell’utilizzo del bene”:
- il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
- l’impiego di manodopera;
- l’inserimento del bene nella catena di produzione;
- le risultanze della contabilità industriale.

Quindi la consegna a partire dal 15 ottobre 2015 è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio già dal 2015.

A questo si deve aggiungere, come sopra ricordato, che le aliquote di ammortamento massime individuate ai sensi del DM 31 dicembre 1988 devono essere ridotte della metà nel “primo esercizio” di entrata in funzione del bene.

La misura dell’agevolazione in sé ovviamente non cambia, il costo deducibile nel 2015; questo aspetto merita quindi di essere preso in considerazione, se si valuta di anticipare alcuni investimenti programmati per il 2016.

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, da questo punto di vista, il quadro è più favorevole.
Come è stato autorevolmente rilevato (circolare CNDCEC 12 maggio 2008 n. 1/IR, § 3), non sono applicabili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni riguardanti l’inizio dell’ammortamento nell’esercizio di “entrata in funzione” dei beni, nonché la riduzione alla metà della quota massima deducibile in tale esercizio.

Per quanto riguarda l’inizio dell’ammortamento, secondo alcuni rileverebbe la data dell’acquisto, mentre ad avviso della circolare del CNDCEC prima richiamata, la mancanza di un riferimento nell’art. 54 del TUIR all’“entrata in funzione” non escluderebbe l’esigenza di un’effettiva utilizzazione del bene, al fine di procedere alla deduzione delle relative quote di ammortamento.

Con riferimento invece all’ammontare degli ammortamenti, questi competono per intero anche se il bene viene utilizzato pochi giorni prima della fine dell’anno.

In questa prospettiva, anticipare il cambio di un server o di una fotocopiatrice programmato per il 2016 potrebbe avere un senso. Sempre che il Parlamento confermi la norma.

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