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06 Nov 2015
Finanziamenti

Al via il credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive

Approda in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 2015) il Decreto del 12 febbraio 2015, con il quale il Ministero dei Beni e della Attività culturali ha definito le modalità applicative del credito d’imposta introdotto dall’art. 9 del D.L. n. 83/2014 a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché – per una quota non superiore al 10% delle risorse complessivamente stanziate – delle agenzie di viaggi e deitour operator che applicano lo studio di settore approvato con D.M. 28 dicembre 2012.

Il beneficio, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del 30% dei costisostenuti perinvestimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2 del citato art. 9 (impianti wi-fi, ottimizzazione si siti web, potenziamento e-commerce), fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Lerisorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Riguardo alla procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta, l’art. 5 del Decretodispone che,dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Mibac la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta per via telematica, secondo modalità definite dal Ministero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in esame. Per il 2014 le domande vanno presentate entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero comunica all’impresa il riconoscimentodell’agevolazione, con l’indicazione dell’importo effettivamente spettante, oppure ildiniego. Il credito così riconosciutonon concorre alla formazione dell’imponibile IRES, né del valore della produzione netta ai fini IRAP, e va utilizzato esclusivamente in compensazione.

Articolo tratto da FiscoPiu.it

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